Art. 17. Cancellazione 1. La cancellazione dall'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi e' disposta dal direttore generale regionale competente alla cooperazione, previo parere della commissione regionale della cooperazione: a) in caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione; b) quando siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione all'albo, ai sensi della presente legge; c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'Art. 16.