Art. 17.
                            Cancellazione
    1.   La   cancellazione   dall'albo   regionale   delle  societa'
cooperative  e  loro  consorzi  e'  disposta  dal  direttore generale
regionale   competente   alla   cooperazione,   previo  parere  della
commissione regionale della cooperazione:
      a) in caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra
causa di estinzione;
      b)   quando   siano  venuti  meno  i  requisiti  che  ne  hanno
determinato l'iscrizione all'albo, ai sensi della presente legge;
      c)   quando   le   cooperative  e  loro  consorzi  non  abbiano
ottemperato alle disposizioni di cui all'Art. 16.