Art. 19. Disposizioni transitorie 1. La commissione di cui all'Art. 2 e' costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell'adozione del piano triennale per la cooperazione, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto dall'Art. 8, comma 2.