Art. 19.
                      Disposizioni transitorie
    1.   La  commissione  di  cui  all'Art.  2  e'  costituita  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.
    2.   Nelle   more   dell'adozione  del  piano  triennale  per  la
cooperazione,  la giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente,  provvede,  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge, oltre che alla individuazione degli obiettivi
strategici  che  la  Regione  intende  perseguire  e  delle  relative
risorse,  alla  determinazione  degli  interventi attraverso un piano
annuale che specifichi quanto previsto dall'Art. 8, comma 2.