Art. 2.
            Istituzione e composizione della commissione
    1.  E'  istituita,  presso  la  giunta  regionale, la commissione
regionale della cooperazione.
    2.  La  commissione  resta  in  carica  per  l'intera legislatura
regionale  nella  quale  e'  stata  istituita, scade con essa e viene
rinnovata  a  norma  delle vigenti disposizioni di legge regionale in
materia di designazioni e nomine negli enti ed organismi di interesse
della Regione.
    3. La commissione regionale della cooperazione e' composta:
      a)  dall'assessore competente in materia di cooperazione, o suo
delegato, che la presiede;
      b) dal presidente della commissione consiliare competente o suo
delegato;
      c)  da  tre  esperti  nei  settori  attinenti ai problemi della
cooperazione, designati dal consiglio regionale;
      d)   da   un   rappresentante   designato   da  ciascuna  delle
organizzazioni     regionali     delle    associazioni    cooperative
giuridicamente riconosciute;
      e)   da   un   rappresentante  designato  dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
    4.  Esercita  le  funzioni  di segretario un dipendente regionale
designato  dal  dirigente  della  struttura  regionale  competente in
materia.
    5.  Alle  riunioni  della  commissione  possono  essere  invitati
esperti  esterni  e  dirigenti  delle  strutture regionali competenti
nelle materie di volta in volta trattate.
    6.  In  caso  di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
componente   la  commissione,  il  subentrante  e'  nominato  con  le
modalita' previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del
mandato del sostituito.
    7.   Per   ogni  seduta  della  commissione,  ai  componenti  non
appartenenti  ai  ruoli  regionali che risiedono in localita' diverse
dal capoluogo di Regione compete la sola indennita' di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti
regionali.
    8.  I  rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 3 hanno la
facolta'  di  farsi  assistere  ciascuno da un esperto di settore nei
lavori della commissione.