Art. 2. Istituzione e composizione della commissione 1. E' istituita, presso la giunta regionale, la commissione regionale della cooperazione. 2. La commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale nella quale e' stata istituita, scade con essa e viene rinnovata a norma delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazioni e nomine negli enti ed organismi di interesse della Regione. 3. La commissione regionale della cooperazione e' composta: a) dall'assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato; c) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal consiglio regionale; d) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative. 4. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia. 5. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente la commissione, il subentrante e' nominato con le modalita' previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. 7. Per ogni seduta della commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in localita' diverse dal capoluogo di Regione compete la sola indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali. 8. I rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 3 hanno la facolta' di farsi assistere ciascuno da un esperto di settore nei lavori della commissione.