Art. 20.
                         Disposizioni finali
    1. L'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi di
cui  all'Art.  18  della  legge  regionale  13 febbraio  1995,  n. 6,
conserva  la sua validita' e viene integrato con l'albo istituito con
la presente legge.
    2.  Per la sezione dell'albo relativa alle cooperative sociali di
cui  alla  legge  n.  381/1991,  la materia e' disciplinata con legge
regionale 22 marzo 2000, n. 17.