Art. 20. Disposizioni finali 1. L'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi di cui all'Art. 18 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, conserva la sua validita' e viene integrato con l'albo istituito con la presente legge. 2. Per la sezione dell'albo relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, la materia e' disciplinata con legge regionale 22 marzo 2000, n. 17.