Art. 21.
                       Disposizioni abrogative
    1.  La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, e' abrogata, fatta
eccezione per l'Art. 17.
    2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge
regionale  di  cui  al  comma 1  sono  mantenuti  e  liquidati con le
modalita' di cui alla legge medesima.