Art. 21. Disposizioni abrogative 1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, e' abrogata, fatta eccezione per l'Art. 17. 2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalita' di cui alla legge medesima.