Art. 22. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, mediante l'impiego delle somme che si rendono disponibili, in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, nella U.P.B. n. 295. 2. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2006 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.