Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, mediante l'impiego delle
somme  che  si  rendono  disponibili, in conseguenza dell'abrogazione
delle  disposizioni  di cui alla legge regionale 13 febbraio 1995, n.
6, nella U.P.B. n. 295.
    2.  Relativamente  agli  oneri per gli esercizi finanziari 2006 e
successivi  si  provvede  con  le rispettive leggi di approvazione di
bilancio.