Art. 23.
                     Sospensione dell'efficacia
    1.   L'efficacia   delle   disposizioni   della   presente  legge
concernenti  regimi  di  aiuti e' sospesa sino alla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del comunicato annunciante l'esito
positivo del procedimento di notifica alla Commissione europea.
    2.  Negli stessi termini di cui al comma 1 e' sospesa l'efficacia
degli atti attuativi della presente legge contenenti regimi di aiuti.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 11 novembre 2005
                                IORIO