Art. 23. Sospensione dell'efficacia 1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge concernenti regimi di aiuti e' sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del comunicato annunciante l'esito positivo del procedimento di notifica alla Commissione europea. 2. Negli stessi termini di cui al comma 1 e' sospesa l'efficacia degli atti attuativi della presente legge contenenti regimi di aiuti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 11 novembre 2005 IORIO