Art. 3.
                      Compiti della commissione
    1. La commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti
compiti:
      a) studia  i  fenomeni  della  cooperazione  sotto  gli aspetti
economici  ed  istituzionali,  promuovendone una piu' attiva presenza
nella comunita' regionale;
      b)  formula  pareri  e proposte alla giunta regionale attinenti
agli  interventi  programmatici,  legislativi ed amministrativi della
Regione   in   tema   di   cooperazione,   volti,   in   particolare,
all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;
      c)   esprime   pareri  motivati  sul  piano  triennale  per  la
cooperazione  e sui piani annuali di attuazione, ovvero sui programmi
di  intervento  e  sulla  ripartizione  annuale della spesa regionale
destinata  allo  sviluppo  della cooperazione, nonche' sui criteri di
applicazione dei programmi stessi;
      d)  assume  iniziative,  d'intesa  con la giunta regionale, per
l'organizzazione   di   conferenze   regionali   sui  problemi  della
cooperazione  nonche'  per la partecipazione a conferenze organizzate
da altre pubbliche amministrazioni;
      e)  propone  alla  giunta regionale, annualmente, entro il mese
di settembre per l'anno successivo, le seguenti iniziative:
        1)  esecuzione  di  studi  e  ricerche  intese  a favorire la
conoscenza   e   l'approfondimento   dei  problemi  e  degli  aspetti
giuridici,  economici e sociali della cooperazione e dei principi che
la informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative;
        2)  realizzazione  e  divulgazione  di  saggi,  monografie  e
pubblicazioni,  organizzazione  di  seminari, conferenze, dibattiti e
manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed
i valori della cooperazione;
        3)  elaborazione  e  realizzazione, in accordo con gli organi
scolastici  competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione,
negli   istituti  di  istruzione,  dei  principi  e  delle  finalita'
perseguibili dalla cooperazione;
        4)  realizzazione  di  scambi  di esperienze ed attuazione di
programmi  di  comune  interesse  con  altri  organismi  nazionali ed
europei che perseguono finalite' analoghe;
      f)   esprime   pareri   sulla   classificazione  delle  imprese
cooperative  e sulle proposte relative alla concessione di contributi
alle  organizzazioni regionali delle cooperative di cui al successivo
Art.  12, nonche' sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle
imprese  cooperative  e  loro  consorzi  secondo  quanto previsto nei
successivi capi.