Art. 3. Compiti della commissione 1. La commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti: a) studia i fenomeni della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una piu' attiva presenza nella comunita' regionale; b) formula pareri e proposte alla giunta regionale attinenti agli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare; c) esprime pareri motivati sul piano triennale per la cooperazione e sui piani annuali di attuazione, ovvero sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonche' sui criteri di applicazione dei programmi stessi; d) assume iniziative, d'intesa con la giunta regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonche' per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni; e) propone alla giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre per l'anno successivo, le seguenti iniziative: 1) esecuzione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali della cooperazione e dei principi che la informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative; 2) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione; 3) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione, dei principi e delle finalita' perseguibili dalla cooperazione; 4) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed europei che perseguono finalite' analoghe; f) esprime pareri sulla classificazione delle imprese cooperative e sulle proposte relative alla concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui al successivo Art. 12, nonche' sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle imprese cooperative e loro consorzi secondo quanto previsto nei successivi capi.