Art. 4.
                         Regolamento interno
    1.  La  commissione  regionale  della  cooperazione, entro trenta
giorni  dalla  sua costituzione, approva un regolamento disciplinante
il  proprio funzionamento in relazione alle attivita' di cui all'Art.
3 della presente legge.
    2.  La  commissione regionale della cooperazione si avvale per lo
svolgimento  dei  propri  compiti del supporto tecnico-informativo ed
organizzativo dell'assessorato regionale competente.