Art. 4. Regolamento interno 1. La commissione regionale della cooperazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, approva un regolamento disciplinante il proprio funzionamento in relazione alle attivita' di cui all'Art. 3 della presente legge. 2. La commissione regionale della cooperazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico-informativo ed organizzativo dell'assessorato regionale competente.