Art. 5.
         Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi
    1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione,
la   capitalizzazione  delle  imprese  cooperative  e  loro  consorzi
attraverso  la  concessione  di  un  finanziamento  senza interessi a
fronte del capitale sociale versato.
    2.   Per   le   nuove  cooperative  o  loro  consorzi  costituiti
successivamente   all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
finanziamento  e'  pari  a tre volte l'ammontare del capitale sociale
versato;  per  le  cooperative  o  loro  consorzi gia' costituiti, il
finanziamento  e'  pari a due volte l'incremento del capitale sociale
versato  dai  soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta
di finanziamento.
    3.   L'erogazione   del   finanziamento   e'   subordinata   alla
sottoscrizione  di  apposita  convenzione  redatta  secondo lo schema
approvato nell'ambito del piano annuale di attuazione di cui all'Art.
8 ed alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione
a garanzia della restituzione del finanziamento.
    4.  Il  finanziamento  e'  restituito  in  sei rate semestrali in
scadenza  al  30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal
secondo anno solare successivo a quello di erogazione.
    5.  Le  agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in
applicazione  delle  disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio
2001,  n.  69,  concernente  il  regime di aiuti di importanza minore
(«de minimis»).