Art. 5. Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi 1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 2. Per le nuove cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge il finanziamento e' pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi gia' costituiti, il finanziamento e' pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 3. L'erogazione del finanziamento e' subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell'ambito del piano annuale di attuazione di cui all'Art. 8 ed alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. 4. Il finanziamento e' restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare successivo a quello di erogazione. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore («de minimis»).