Art. 6.
               Contributi in favore degli investimenti
    1.  La  Regione, nel rispetto delle normative dell'Unione europea
in  materia  di  regime  di aiuti, concede alle imprese cooperative e
loro  consorzi  un  contributo  una  tantum  corrispondente al valore
attuale  del  concorso  sugli interessi, nella misura massima del 70%
del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo
e  di  locazione  finanziaria  di  durata non superiore a dieci anni,
effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.
    2.  La  Regione  concede  inoltre contributi in conto capitale in
relazione  ad  investimenti  innovativi, individuati, con le relative
priorita', nei piani annuali di attuazione di cui all'Art. 8.
    3.  Le  agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in
applicazione  delle  disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio
2001,  n.  69,  concernente  il  regime di aiuti di importanza minore
(«de minimis»).