Art. 6. Contributi in favore degli investimenti 1. La Regione, nel rispetto delle normative dell'Unione europea in materia di regime di aiuti, concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70% del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali. 2. La Regione concede inoltre contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi, individuati, con le relative priorita', nei piani annuali di attuazione di cui all'Art. 8. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore («de minimis»).