Art. 7.
                 Piano triennale per la cooperazione
    1.  La  giunta  regionale, sentita la commissione regionale della
cooperazione  di  cui  all'Art.  2, sottopone al consiglio regionale,
entro  il  mese  di settembre  dell'anno  precedente  il  periodo  di
riferimento,  una  proposta  di  piano triennale per la cooperazione,
che,   in  coerenza  con  il  programma  economico-sociale  regionale
generale,  indica  gli  obiettivi  strategici  che la Regione intende
perseguire e le relative risorse.