Art. 7. Piano triennale per la cooperazione 1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione di cui all'Art. 2, sottopone al consiglio regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione, che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse.