Art. 8.
                     Piani annuali di attuazione
    1.  Il  piano  triennale  per la cooperazione e' attuato mediante
piani   annuali  adottati  dalla  giunta  regionale,  entro  il  mese
di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la
commissione regionale della cooperazione di cui all'Art. 2. Trascorsi
trenta  giorni dalla richiesta del parere senza che sia stato reso si
prescinde dallo stesso.
    2.  Il  piano  annuale  determina  gli  interventi previsti dalla
presente  legge  da  attuare  nell'anno  e  le relative risorse ed in
particolare specifica:
      a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;
      b)  gli  interventi  di  cui all'Art. 12 che la Regione intende
attuare   tramite   le   organizzazioni   regionali   del   movimento
cooperativo,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  il relativo
finanziamento;
      c) le  risorse  destinate ai contributi previsti dalla presente
legge, nonche' i criteri e le modalita' per:
        1) la presentazione delle relative domande;
        2)   l'istruttoria   amministrativa,   tecnica,  economica  e
finanziaria dei progetti;
        3) i criteri per la valutazione dei progetti;
        4)  la  concessione  ed  erogazione  dei  contributi,  previa
individuazione  delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di
eventuali importi massimi;
      d) le condizioni per l'eventuale cumulabilita' dei benefici con
altre agevolazioni pubbliche;
      e) i tempi ed i modi di attuazione degli interventi;
      f)  le  modalita'  di  verifica dello stato di attuazione degli
interventi, nonche' le cause di revoca della concessione dei benefici
e le procedure per il recupero delle somme erogate.