Art. 8. Piani annuali di attuazione 1. Il piano triennale per la cooperazione e' attuato mediante piani annuali adottati dalla giunta regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la commissione regionale della cooperazione di cui all'Art. 2. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che sia stato reso si prescinde dallo stesso. 2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dalla presente legge da attuare nell'anno e le relative risorse ed in particolare specifica: a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente; b) gli interventi di cui all'Art. 12 che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo, nonche' i criteri e le modalita' per il relativo finanziamento; c) le risorse destinate ai contributi previsti dalla presente legge, nonche' i criteri e le modalita' per: 1) la presentazione delle relative domande; 2) l'istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti; 3) i criteri per la valutazione dei progetti; 4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi; d) le condizioni per l'eventuale cumulabilita' dei benefici con altre agevolazioni pubbliche; e) i tempi ed i modi di attuazione degli interventi; f) le modalita' di verifica dello stato di attuazione degli interventi, nonche' le cause di revoca della concessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate.