Art. 9. Sostegno alla nascita di nuove cooperative 1. La Regione concede alle nuove imprese cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione: a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati; b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attivita', con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro; c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attivita', per un periodo comunque non superiore ad un anno. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore («de minimis»).