Art. 9.
             Sostegno alla nascita di nuove cooperative
    1.  La  Regione concede alle nuove imprese cooperative costituite
antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione:
      a)   un   contributo  a  fondo  perduto  per  gli  investimenti
effettuati,  proporzionale  al  numero  dei  soci  lavoratori  e  dei
dipendenti impiegati;
      b)  un  contributo  a  fondo  perduto  per le spese di gestione
sostenute  nel  primo  anno  di  attivita',  con esclusione di quelle
riferite al costo del lavoro;
      c)  un  contributo  a  fondo  perduto  per l'assistenza tecnica
attraverso  un  tutor in fase di avvio dell'attivita', per un periodo
comunque non superiore ad un anno.
    2.  Le  agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in
applicazione  delle  disposizioni di cui al regolamento CE 12 gennaio
2001,  n.  69,  concernente  il  regime di aiuti di importanza minore
(«de minimis»).