Art. 11.
                      Sostituzione dell'Art. 14
    1.  L'Art. 14 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  14  (Sanzioni).  -  1.  Lo  svolgimento  di manifestazioni
fieristiche,  in  violazione  delle disposizioni di cui alla presente
legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro
1.000 a Euro 10.000.
    2.  Lo  svolgimento  di manifestazioni fieristiche, con modalita'
diverse  rispetto a quelle comunicate, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa da Euro 550 a Euro 5.500.
    3.  L'accertamento delle infrazioni compete al sindaco del comune
nel  cui  territorio  si  svolge  la  manifestazione  fieristica;  le
sanzioni   sono   irrogate   dal  Presidente  della  Regione  per  le
manifestazioni  a  carattere  regionale e nazionale e dal sindaco per
quelle  a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689  (Modifiche  al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    4.  La  Struttura,  competente a ricevere la comunicazione di cui
all'Art.  4-bis,  dispone  la  revoca  della  qualifica,  nazionale o
regionale,   attribuita   e  l'esclusione  della  manifestazione  dal
calendario  per  un  periodo  di  due  anni,  nel  caso  in cui siano
accertate  le violazioni di cui al comma 1, e di un anno, nel caso in
cui siano accertate le violazioni di cui al comma 2.».