Art. 11. Sostituzione dell'Art. 14 1. L'Art. 14 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Sanzioni). - 1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 10.000. 2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con modalita' diverse rispetto a quelle comunicate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 550 a Euro 5.500. 3. L'accertamento delle infrazioni compete al sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Regione per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. La Struttura, competente a ricevere la comunicazione di cui all'Art. 4-bis, dispone la revoca della qualifica, nazionale o regionale, attribuita e l'esclusione della manifestazione dal calendario per un periodo di due anni, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 1, e di un anno, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 2.».