Art. 12. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, le istanze e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 15/2000, come modificati dagli articoli 5 e 6, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche inoltrate alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia e valgono come comunicazione preventiva ai sensi dell'Art. 4-bis della legge regionale n. 15/2000, come inserito dall'Art. 2.