Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  sede di prima applicazione, le istanze e le comunicazioni
di  cui  agli  articoli 7  e 8 della legge regionale n. 15/2000, come
modificati  dagli  articoli 5  e  6,  devono pervenire alla struttura
regionale  competente  in materia di manifestazioni fieristiche entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.   Le   richieste   di   autorizzazione   allo  svolgimento  di
manifestazioni   fieristiche   inoltrate   alla  struttura  regionale
competente   in   materia   di   manifestazioni   fieristiche   prima
dell'entrata  in  vigore  della presente legge conservano efficacia e
valgono  come comunicazione preventiva ai sensi dell'Art. 4-bis della
legge regionale n. 15/2000, come inserito dall'Art. 2.