Art. 13. Disposizioni di coordinamento 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 15/2000 e' sostituita dalla seguente: «c) le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) e le pro-loco, di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;». 2. Al comma 3 dell'Art. 2 e alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale n. 15/2000, le parole «Aziende di promozione turistica» sono sostituite dalla seguente: «AIAT».