Art. 13.
                    Disposizioni di coordinamento
    1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n.
15/2000 e' sostituita dalla seguente:
    «c)   le  aziende  di  informazione  e  accoglienza  turistica  -
Syndicats  d'initiatives  (AIAT)  e  le  pro-loco,  di cui alla legge
regionale  15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica
regionale.  Modificazioni  alla  legge regionale 7 giugno 1999, n. 12
(Principi  e  direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale) e
abrogazione  delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio
1989,  n.  14,  2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio
1994,   n.   1   e   28 luglio   1994,  n.  35),  limitatamente  alle
manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;».
    2. Al comma 3 dell'Art. 2 e alla lettera e) del comma 1 dell'Art.
12 della legge regionale n. 15/2000, le parole «Aziende di promozione
turistica» sono sostituite dalla seguente: «AIAT».