Art. 2.
                     Inserimento dell'Art. 4-bis
    1. Dopo l'Art. 4 della legge regionale n. 15/2000, e' inserito il
seguente:
    «Art.   4-bis   (Comunicazione).   -   1.  Lo  svolgimento  delle
manifestazioni  fieristiche  deve  essere  preventivamente comunicato
alla  struttura,  nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o
regionale, e al comune nel cui territorio e' previsto lo svolgimento,
nel caso di manifestazioni a rilevanza locale.
    2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
      a) la denominazione della manifestazione;
      b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione;
      c) il periodo e gli orari di apertura;
      d) le modalita' di accesso dei visitatori, se la manifestazione
e' riservata ai soli operatori;
      e) il soggetto organizzatore;
      f)  nel caso di seconda o ulteriore edizione, l'indicazione che
sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni.
    3.  Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la
Struttura  o  il comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la
presentazione di documentazione aggiuntiva.
    4.  La  manifestazione  fieristica puo' essere effettuata decorsi
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se
richieste, delle informazioni integrative.».