Art. 2. Inserimento dell'Art. 4-bis 1. Dopo l'Art. 4 della legge regionale n. 15/2000, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Comunicazione). - 1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve essere preventivamente comunicato alla struttura, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, e al comune nel cui territorio e' previsto lo svolgimento, nel caso di manifestazioni a rilevanza locale. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare: a) la denominazione della manifestazione; b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione; c) il periodo e gli orari di apertura; d) le modalita' di accesso dei visitatori, se la manifestazione e' riservata ai soli operatori; e) il soggetto organizzatore; f) nel caso di seconda o ulteriore edizione, l'indicazione che sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Struttura o il comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva. 4. La manifestazione fieristica puo' essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.».