Art. 3.
                      Modificazioni all'Art. 5
    1.  L'alinea  del  comma 1  dell'Art.  5 della legge regionale n.
15/2000,  e'  sostituito dal seguente: «Possono svolgere attivita' di
organizzazione di manifestazioni fieristiche:».
    2.  Dopo  la  lettera d)  del  comma  1  dell'Art.  5 della legge
regionale n. 15/2000, e' aggiunta la seguente:
    «d-bis)  le imprese stabilite in Stati membri dell'Unione europea
diversi  dall'Italia,  aventi,  nello Stato di provenienza, requisiti
assimilabili a quelli di cui alla lettera d).».