Art. 3. Modificazioni all'Art. 5 1. L'alinea del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «Possono svolgere attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche:». 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 15/2000, e' aggiunta la seguente: «d-bis) le imprese stabilite in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, aventi, nello Stato di provenienza, requisiti assimilabili a quelli di cui alla lettera d).».