Art. 4.
                      Sostituzione dell'Art. 6
    1.  L'Art.  6 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  6  (Riconoscimento  della  qualifca  nazionale o regionale
delle  manifestazioni  fieristiche).  -  1.  Le  istanze  dirette  ad
ottenere  l'attribuzione  della qualifica nazionale o regionale delle
manifestazioni  fieristiche,  oltre  a  quanto  previsto  all'Art. 4,
devono contenere i seguenti elementi:
      a) la denominazione della manifestazione;
      b)   le  indicazioni  circa  il  luogo  in  cui  si  svolge  la
manifestazione;
      c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali;
      d) se su area espositiva all'aperto, la superficie totale;
      e) il periodo e gli orari di apertura;
      f) il costo dell'ingresso e le eventuali limitazioni in caso di
manifestazioni riservate agli operatori del settore;
      g) la  ditta,  la  ragione o la denominazione sociale e la sede
del soggetto organizzatore.
    2.    L'attribuzione   della   qualifica   delle   manifestazioni
fieristiche  e'  rilasciata  con  provvedimento  del  dirigente della
Struttura,  sentito  il comune interessato. Il parere del comune deve
essere  reso  nel  termine  di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso  inutilmente  il  termine  senza  che  il  parere  sia  stato
comunicato, il dirigente puo' comunque adottare il provvedimento.
    3.  Le  istanze  per l'attribuzione della qualifica valgono anche
come  comunicazione  di  svolgimento  di manifestazione fieristica ai
sensi dell'Art. 4-bis.
    4.  Le  istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate
solo  in  occasione  della  prima  edizione o in caso di richiesta di
variazione;  per  tutte  le  edizioni successive, e' sufficiente dare
atto,   nella   comunicazione   di   cui   all'Art.   4-bis,  che  le
caratteristiche  e  le  modalita' di svolgimento della manifestazione
sono le stesse delle edizioni precedenti.».