Art. 4. Sostituzione dell'Art. 6 1. L'Art. 6 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Riconoscimento della qualifca nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche). - 1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche, oltre a quanto previsto all'Art. 4, devono contenere i seguenti elementi: a) la denominazione della manifestazione; b) le indicazioni circa il luogo in cui si svolge la manifestazione; c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali; d) se su area espositiva all'aperto, la superficie totale; e) il periodo e gli orari di apertura; f) il costo dell'ingresso e le eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore; g) la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede del soggetto organizzatore. 2. L'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche e' rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il comune interessato. Il parere del comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente puo' comunque adottare il provvedimento. 3. Le istanze per l'attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica ai sensi dell'Art. 4-bis. 4. Le istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, e' sufficiente dare atto, nella comunicazione di cui all'Art. 4-bis, che le caratteristiche e le modalita' di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti.».