Art. 5. Modificazioni all'Art. 7 1. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'Art. 6 e le comunicazioni di cui all'Art. 4-bis per le manifestazioni a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 31 gennaio dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.». 2. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 15/2000 e' abrogato.