Art. 5.
                      Modificazioni all'Art. 7
    1.  Il  comma 1  dell'Art. 7 della legge regionale n. 15/2000, e'
sostituito dal seguente:
    «1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'Art.
6  e  le  comunicazioni di cui all'Art. 4-bis per le manifestazioni a
rilevanza   nazionale   devono  pervenire  alla  Struttura  entro  il
31 gennaio   dell'anno  precedente  la  data  prevista  per  il  loro
svolgimento.».
    2.  Il  comma 2  dell'Art.  7 della legge regionale n. 15/2000 e'
abrogato.