Art. 6. Sostituzione dell'Art. 8 1. L'Art. 8 della legge regionale n. 15/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale). - 1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'Art. 6 e le comunicazioni di cui all'Art. 4-bis per le manifestazioni a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.».