Art. 6.
                      Sostituzione dell'Art. 8
    1.  L'Art.  8  della legge regionale n. 15/2000 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  8 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale). - 1.
Le  istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'Art. 6 e le
comunicazioni di cui all'Art. 4-bis per le manifestazioni a rilevanza
regionale  devono  pervenire  alla  Struttura  entro  il 30 settembre
dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.».