Art. 7.
                      Sostituzione dell'Art. 9
    1.  L'Art.  9 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  9  (Manifestazioni  fieristiche  a rilevanza locale). - 1.
L'attribuzione  della  qualifica di manifestazione a carattere locale
e'  automatica  per  tutte  le  manifestazioni  per  le  quali non e'
inoltrata  istanza  per  l'attribuzione  della  qualifica regionale o
nazionale ai sensi dell'Art. 6.
    2.  Le  manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola
comunicazione  preventiva  di  cui  all'Art.  4-bis, da presentare al
comune   nel   cui   territorio  e'  previsto  lo  svolgimento  della
manifestazione, almeno trenta giorni prima della data di inizio della
manifestazione  stessa.  Il  comune,  contestualmente  al ricevimento
della comunicazione, ne da' notizia alla struttura.».