Art. 7. Sostituzione dell'Art. 9 1. L'Art. 9 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale). - 1. L'attribuzione della qualifica di manifestazione a carattere locale e' automatica per tutte le manifestazioni per le quali non e' inoltrata istanza per l'attribuzione della qualifica regionale o nazionale ai sensi dell'Art. 6. 2. Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola comunicazione preventiva di cui all'Art. 4-bis, da presentare al comune nel cui territorio e' previsto lo svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa. Il comune, contestualmente al ricevimento della comunicazione, ne da' notizia alla struttura.».