Art. 8.
                      Sostituzione dell'Art. 10
    1.  L'Art. 10 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 10 (Calendario). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la
Struttura  provvede  alla  pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.
    2.  Il  mancato  inserimento nel calendario di cui al comma 1 non
pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.».