Art. 8. Sostituzione dell'Art. 10 1. L'Art. 10 della legge regionale n. 15/2000, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Calendario). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo. 2. Il mancato inserimento nel calendario di cui al comma 1 non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.».