Art. 9. Modificazioni all'Art. 11 1. All'Art. 11 della legge regionale n. 15/2000, la parola: «autorizzate», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «organizzate». 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2000, e' inserito il seguente: «1-bis. Non possono altresi' svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in localita' che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza e' calcolata sul percorso automobilistico piu' breve.». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2000, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica della concomitanza, presso la struttura e' tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.».