Art. 9.
                      Modificazioni all'Art. 11
    1.  All'Art.  11  della  legge  regionale  n. 15/2000, la parola:
«autorizzate»,   ovunque   ricorra,  e'  sostituita  dalla  seguente:
«organizzate».
    2. Dopo il comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2000,
e' inserito il seguente:
    «1-bis. Non possono altresi' svolgersi manifestazioni a carattere
locale  per lo stesso settore produttivo in localita' che non distino
almeno  trenta  chilometri  tra di loro; la distanza e' calcolata sul
percorso automobilistico piu' breve.».
    3. Dopo il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2000,
e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Ai  fini  della  verifica  della concomitanza, presso la
struttura  e' tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9.».