(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli enti locali, singoli o associati, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale ed assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e successive modifiche ed integrazioni, il cui Art. 30 dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2350 del 23 settembre 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi dell'Art. 24 della legge regionale 10 febbraio 1991, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 ottobre 2005 ILLY