(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991,
n.  4 (legge finanziaria 1991) e successive modifiche e integrazioni,
ai  sensi  del  quale  l'Amministrazione  regionale  e' autorizzata a
concedere   contributi  pluriennali  costanti,  per  un  periodo  non
superiore  a  20  anni,  in  misura  non superiore al 10% della spesa
ritenuta  ammissibile,  a  favore  degli  enti  pubblici,  singoli  o
associati,  dei  consorzi  istituiti  per  lo  sviluppo  degli  studi
universitari,  degli  enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio
universitario,  degli  enti locali, singoli o associati, delle camere
di   commercio,   industria,   artigianato  ed  agricoltura  e  delle
istituzioni   pubbliche   e   private   a   carattere   culturale  ed
assistenziale,   per   la   realizzazione,   la   ristrutturazione  e
l'adeguamento   alle   vigenti  norme  di  sicurezza,  di  residenze,
pensionati  e  case  dello  studente  destinati  all'accoglimento  di
studenti universitari;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso)
e  successive modifiche ed integrazioni, il cui Art. 30 dispone che i
criteri  e  le  modalita'  ai  quali l'amministrazione regionale deve
attenersi  per  la  concessione  di incentivi sono predeterminati con
regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2350 del
23 settembre 2005;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione
e  l'adeguamento  alle  vigenti  norme  di  sicurezza,  di residenze,
pensionati  e  case  dello  studente  destinati  all'accoglimento  di
studenti  universitari,  ai  sensi dell'Art. 24 della legge regionale
10 febbraio 1991, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 3 ottobre 2005
                                ILLY