(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: All'Art. 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e' inserito il seguente comma 8: «Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonche' all'Ufficio di gabinetto di cui all'Art. 7 della presente legge, non puo' essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; c) sia componente di organi statutari di enti, aziende o societa' regionali o a rilevante parteciiazione regionale». All'art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 e' inserite il seguente comma 9 bis: «Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei dirigenti generali, alle ministrutture dei consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del consiglio regionale individuati dall'ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del presidente della giunta delle elezioni e al «collaboratore esperto» di ciascun consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonche' all'Ufficio di Gabinetto, ex Art. 9 della presente legge, non puo' essere utilizzato chi: a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali; e) sia componente di organi statutari di enti, aziende o societa' regionali o a rilevante partecipazione regionale».