(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
    All'Art.  8  della  legge  regionale  n.  7 del 13 maggio 1996 e'
inserito  il  seguente  comma 8:  «Alle  strutture  speciali comprese
quelle  dei  dirigenti  generali, nonche' all'Ufficio di gabinetto di
cui all'Art. 7 della presente legge, non puo' essere utilizzato chi:
      a) sia  in  conflitto di interessi, anche professionali, con la
Regione;
      b)  sia  coniuge,  parente  o  affine  entro  il terzo grado di
consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
      c)  sia  componente  di  organi  statutari  di  enti, aziende o
societa' regionali o a rilevante parteciiazione regionale».
    All'art.  10  della  legge  regionale  n. 8 del 13 maggio 1996 e'
inserite  il seguente comma 9 bis: «Alle strutture speciali ovvero al
supporto  alle  stesse,  comprese quelle dei dirigenti generali, alle
ministrutture dei consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta
collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del consiglio
regionale individuati dall'ufficio di Presidenza, al supporto tecnico
del  presidente  della  giunta  delle  elezioni  e  al «collaboratore
esperto»  di ciascun consigliere regionale, di cui rispettivamente ai
commi 1,  2,  5,  7  bis,  7  ter  e 9 del presente articolo, nonche'
all'Ufficio  di  Gabinetto,  ex Art. 9 della presente legge, non puo'
essere utilizzato chi:
      a) sia  in  conflitto di interessi, anche professionali, con la
Regione;
      b)  sia  coniuge,  parente  o  affine  entro  il terzo grado di
consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
      e)  sia  componente  di  organi  statutari  di  enti, aziende o
societa' regionali o a rilevante partecipazione regionale».