Art. 2.
    Gli  incarichi  conferiti al personale utilizzato nelle strutture
speciali  in  violazione  delle norme di cui all'Art. 1, comma 1 e 2,
lettera  a),  b)  e  c),  decadono di diritto ed i relativi contratti
cessano  di  avere  efficacia  dall'entrata  in vigore della presente
legge.