(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 69 del 30 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'Art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' elevata al 4,55 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. A decorrere dal medesimo periodo d' imposta per i soggetti di cui all'Art. 6 del decreto legislativo n. 446/97 l'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,75 per cento. 3. L'incremento dell'aliquota non si applica: alle nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d'imposta; alle imprese ed ai lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il quaranta per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d'imposta nel quale si verificano i presupposti e per tre periodi di imposta immediatamente successivi.