(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Campania n. 69 del 30 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006,
l'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive di cui all'Art. 16,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' elevata
al 4,55 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2.
    2.  A decorrere dal medesimo periodo d' imposta per i soggetti di
cui  all'Art.  6  del  decreto  legislativo  n.  446/97  l'imposta e'
determinata  applicando  al  valore della produzione netta l'aliquota
del 4,75 per cento.
    3.  L'incremento dell'aliquota non si applica: alle nuove imprese
costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e
2007,  limitatamente  ai primi tre periodi d'imposta; alle imprese ed
ai  lavoratori  autonomi  che  incrementano  il numero dei lavoratori
dipendenti  a  tempo indeterminato nella misura di almeno il quaranta
per  cento  rispetto  alla media dei lavoratori a tempo indeterminato
relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d'imposta
nel  quale  si  verificano i presupposti e per tre periodi di imposta
immediatamente successivi.