Art. 2.
    1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006,
l'aliquota  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche,  di  cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, e'
fissata   nelle  seguenti  percentuali  applicate  per  scaglioni  di
reddito:
      a) fino ad Euro 12.500,00 - 1,1 per cento;
      b) da Euro 12.501,00 ad Euro 15.000,00 - 1,2 per cento;
      c) oltre Euro 15.000,00 - 1,4 per cento.
    2.  In deroga a quanto stabilito dal comma l, i redditi inferiori
o  uguali  ad  Euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed
eventualmente   da   reddito   dell'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione   principale   e   sue   pertinenze,   sono   assoggettati
all'aliquota dello 0,9 per cento.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
      Napoli, 28 dicembre 2005
                              BASSOLINO