Art. 2. 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, e' fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito: a) fino ad Euro 12.500,00 - 1,1 per cento; b) da Euro 12.501,00 ad Euro 15.000,00 - 1,2 per cento; c) oltre Euro 15.000,00 - 1,4 per cento. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma l, i redditi inferiori o uguali ad Euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, sono assoggettati all'aliquota dello 0,9 per cento. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 28 dicembre 2005 BASSOLINO