Art. 10.
                           A l l e g a t i
    1.   Sono   allegati   al  bilancio  annuale  di  previsione  per
l'esercizio  2005 i documenti previsti dall'Art. 13, comma 1, lettera
a), della legge regionale n. 7/2002.
    2.  La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge
regionale n. 7/2002 Art. 13, comma 1, lettere b) e c), Art. 18, comma
11,  lettere  a)  e  c),  Art.  20,  comma 5, lettere a), b) e c), e'
rinviata  fino  all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Art.
50 della legge regionale n. 7/2002.