Art. 10. A l l e g a t i 1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005 i documenti previsti dall'Art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7/2002. 2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002 Art. 13, comma 1, lettere b) e c), Art. 18, comma 11, lettere a) e c), Art. 20, comma 5, lettere a), b) e c), e' rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Art. 50 della legge regionale n. 7/2002.