Art. 5.
                   Ricorso al mercato finanziario
    1.   E'   autorizzato  il  ricorso  al  mercato  finanziario  per
l'esercizio  2006,  ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, commi 4 e
5,  e dell'Art. 9 della legge regionale n. 7/02, per la realizzazione
di  investimenti  e per partecipare a societa' che svolgano attivita'
strumentali  rispetto agli obiettivi della programmazione regionale -
allegato B.
    2. Il limite complessivo entro il quale e' autorizzato il ricorso
al  mercato  finanziario di cui al comma 1 e' di Euro 713.504.000,00,
la  cui  incidenza  deve  essere  contenuta  entro il limite previsto
dall'Art.  9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori
condizioni di mercato.
    3.  L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non puo' decorrere
da data anteriore al 1° ottobre 2006.
    4.  La  giunta  regionale,  ai  sensi dell'Art. 41 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448  e  successive  norme vigenti in materia, e'
autorizzata  ad  effettuare operazioni di ristrutturazione del debito
preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso
nei  mercati  finanziari,  qualora  le  condizioni di rifinanziamento
consentano  una induzione del valore delle passivita' totali a carico
della Regione.