Art. 7. Approvazione degli schemi di bilancio 1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unita' previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilita' speciali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 della legge regionale n. 7/2002.