Art. 9. Garanzia fidejussoria 1. La giunta regionale e' autorizzata a prestare garanzie alle societa' cooperative agricole con sede in Campania e con non meno di settecentocinquanta soci per una operazione di indebitamento ventennale per spese di investimento che le stesse contraggono nel corrente esercizio finanziario per un importo massimo di 5 milioni di euro. 2. Per la previsione dell'incidenza del rischio a carico del bilancio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, Art. 12, comma 5, riportata nell'elenco allegato D alla legge di bilancio, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti alla U.P.B. 7.28.135.