Art. 9.
                        Garanzia fidejussoria
    1.  La  giunta  regionale e' autorizzata a prestare garanzie alle
societa'  cooperative agricole con sede in Campania e con non meno di
settecentocinquanta   soci   per   una  operazione  di  indebitamento
ventennale  per  spese  di investimento che le stesse contraggono nel
corrente esercizio finanziario per un importo massimo di 5 milioni di
euro.
    2.  Per  la  previsione  dell'incidenza  del rischio a carico del
bilancio  regionale,  ai  sensi della legge regionale n. 7/2002, Art.
12, comma 5, riportata nell'elenco allegato D alla legge di bilancio,
si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti alla U.P.B.
7.28.135.