Art. 2.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005
    1.  Il  comma  2  dell'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  I  contributi  sono  concessi  fino ad un massimo del 40 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o
ad  un  massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di
cui  alla  direttiva  75/268/CEE  del  Consiglio, del 28 aprile 1975,
relativa  all'elenco  comunitario delle zone agricole svantaggiate ai
sensi  della  direttiva  75/268/CEE.  Non  e'  ammesso  un contributo
superiore  a  Euro  26.000,00 per ciascun intervento. Tali contributi
non  sono  cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso
titolo da altre disposizioni.».
    2.  Il  comma  3  dell'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Con  il  regolamento  di  cui  all'Art.  4 sono stabilite le
modalita',  i  termini  e  le  procedure di erogazione del contributo
nonche'  i  criteri  per la ripartizione dei fondi disponibili fra le
province e le comunita' montane.».
    3. Il comma 4 dell'Art. 2 e' abrogato.