Art. 2. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Non e' ammesso un contributo superiore a Euro 26.000,00 per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.». 2. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «3. Con il regolamento di cui all'Art. 4 sono stabilite le modalita', i termini e le procedure di erogazione del contributo nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunita' montane.». 3. Il comma 4 dell'Art. 2 e' abrogato.