Art. 3.
      Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005
    1.  L'Art.  3  della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   3   (Contratti  assicurativi).  -  1.  La  Regione  eroga
contributi  per  incentivare  la stipula di contratti assicurativi di
cui  all'Art.  1,  comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che
esercitano  attivita'  di  allevamento e che hanno adottato misure di
prevenzione contro gli attacchi dei predatori.
    2.  I  contributi  sono  concessi  per contratti assicurativi del
patrimonio  zootecnico  contro  i  danni  subiti  dai capi allevati a
seguito  di  attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei
capi allevati e aborti.
    3.  I  contributi  sono  concessi  fino ad un massimo dell'80 per
cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un
risarcimento  del  danno  che supera il 20 per cento della produzione
normale  nelle  zone  montane  e  svantaggiate  di cui alla direttiva
75/268/CEE  e  il  30  per  cento  nelle altre zone. Il contributo e'
ridotto  al  50  per  cento  per i contratti assicurativi su tutto il
valore della produzione.
    4. Con il regolamento di cui all'Art. 4 sono stabiliti i termini,
le  modalita'  e  le procedure di erogazione del contributo sui premi
assicurativi.
    5.  La sottoscrizione dei contratti assicurativi puo' avvenire in
forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al
titolo  I,  capo  III,  del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102
(Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole a norma
dell'Art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).».