Art. 3. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 1. L'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Contratti assicurativi). - 1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attivita' di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori. 2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti. 3. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE e il 30 per cento nelle altre zone. Il contributo e' ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione. 4. Con il regolamento di cui all'Art. 4 sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi puo' avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'Art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).».