Art. 4.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 26/2005
    1.  L'Art.  4  della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  4  (Regolamento).  -  1.  Con  regolamento  regionale,  da
emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare:
      a) i comuni nei quali e' stata accertata la presenza di animali
predatori di cui all'Art. 1, comma 1;
      b) le  opere  di  prevenzione  attive  e  passive  a tutela del
patrimonio zootecnico;
      c)  le  disposizioni  di  cui all'Art. 2, comma 3 e all'Art. 3,
comma 4.».