Art. 4. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 26/2005 1. L'Art. 4 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Regolamento). - 1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare: a) i comuni nei quali e' stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'Art. 1, comma 1; b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico; c) le disposizioni di cui all'Art. 2, comma 3 e all'Art. 3, comma 4.».