Art. 5.
    Inserimento dell'Art. 5-bis nella legge regionale n. 26/2005
    1.  Dopo l'Art. 5 della legge regionale n. 26/2005 e' inserito il
seguente:
    «Art.  5-bis  (Monitoraggio  e  valutazione). - 1. Entro il primo
semestre   di   ciascun  anno  la  giunta  regionale  trasmette  alla
commissione  consiliare  competente  una relazione a consuntivo degli
interventi  realizzati  e  finanziati nel corso dell'anno precedente,
comprendente tra l'altro:
      a) il   numero   delle  domande  presentate  per  tipologia  di
intervento,   con   particolare   riferimento  alle  zone  montane  e
svantaggiate;
      b) la  quantificazione  dei contributi erogati per tipologia di
intervento   con   particolare   riferimento   alle  zone  montane  e
svantaggiate.
    2.  La  commissione  consiliare  competente promuovera', ai sensi
dell'Art.  45,  comma  1  dello statuto, la valutazione degli effetti
della presente legge. In particolare potra' provvedere ad acquisire:
      a) la  quantificazione  e  l'analisi  dei  danni  subiti  dagli
allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti
provocati dagli attacchi dei predatori;
      b) la  comparazione  tra  l'ammontare dei danni provocati dagli
attacchi   dei   predatori  prima  dell'attuazione  degli  interventi
previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento;
      e) l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra
i   quali  le  associazioni  degli  allevatori  e  le  organizzazioni
professionali agricole, sugli interventi effettuati.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
                               MARTINI