Art. 5. Inserimento dell'Art. 5-bis nella legge regionale n. 26/2005 1. Dopo l'Art. 5 della legge regionale n. 26/2005 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Monitoraggio e valutazione). - 1. Entro il primo semestre di ciascun anno la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro: a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate; b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate. 2. La commissione consiliare competente promuovera', ai sensi dell'Art. 45, comma 1 dello statuto, la valutazione degli effetti della presente legge. In particolare potra' provvedere ad acquisire: a) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti provocati dagli attacchi dei predatori; b) la comparazione tra l'ammontare dei danni provocati dagli attacchi dei predatori prima dell'attuazione degli interventi previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento; e) l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra i quali le associazioni degli allevatori e le organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI