Art. 10.
                Distretto di pesca e di acquacoltura
    1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato
distretto)  e'  costituito  con  accordo di partenariato tra soggetti
pubblici  e  privati,  che  operano  nel sistema produttivo regionale
della  pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare
l'aggregazione  e  il  confronto  degli  interessi  dei partners e di
valorizzare lo sviluppo del settore.
    2.  La  giunta  regionale  riconosce  il distretto, previo parere
della commissione di cui all'Art. 9.
    3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validita' a
condizione  che ad esso aderiscano le province costiere e le province
in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e
le associazioni di categoria interessate.
    4. La giunta regionale determina:
      a) i criteri di organizzazione del distretto;
      b) i   contenuti   minimi   della  strategia  di  sviluppo  del
distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;
      c) la procedura per il riconoscimento del distretto.
    5.  Nel  caso  di  perdita  dei  requisiti di cui al comma 3 e di
mancata  definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al
comma 4 lettera b) la giunta revoca il riconoscimento.