Art. 10. Distretto di pesca e di acquacoltura 1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) e' costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore. 2. La giunta regionale riconosce il distretto, previo parere della commissione di cui all'Art. 9. 3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validita' a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate. 4. La giunta regionale determina: a) i criteri di organizzazione del distretto; b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento; c) la procedura per il riconoscimento del distretto. 5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la giunta revoca il riconoscimento.