Art. 16.
                           Pesca subacquea
    1.  La  pesca  con il fucile subacqueo e con attrezzi similari e'
consentita ai maggiori di anni sedici.
    2.  Il  regolamento  di  cui  all'Art.  14,  comma 1, lettera b),
stabilisce  cautele  e  modalita'  da osservarsi nell'esercizio della
pesca subacquea.