Art. 21. Sanzioni amministrative 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 3000,00 per chi esercita la pesca professionale in zone e tempi vietati dal programma e dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca; b) sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2500,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantita' superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b); c) sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 3000,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca; d) sanzione amministrativa da Euro 1000,00 a Euro 4000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali; e) sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 3000,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione dell'Art. 15 e del regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b); f) sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2000,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dall'art. 16 e dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b); g) sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 3000,00 per chi esercita la pesca-turismo in violazione dell'Art. 17 e del regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b); h) sanzione amministrativa da Euro 800,00 a Euro 3500,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nell'Art. 18 e del regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b); i) sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 1000,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nell'Art. 19 e del regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b). 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio.