Art. 21.
                       Sanzioni amministrative
    1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
      a) sanzione  amministrativa  da  Euro 600,00 a Euro 3000,00 per
chi  esercita  la  pesca  professionale  in  zone e tempi vietati dal
programma  e dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b),
oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca;
      b) sanzione  amministrativa  da  Euro 500,00 a Euro 2500,00 per
chi  esercitando  la  pesca professionale pesca quantita' superiori a
quelle  autorizzate  per  ciascuna  specie  dal  regolamento  di  cui
all'Art. 14, comma 1, lettera b);
      c) sanzione  amministrativa  da  Euro 600,00 a Euro 3000,00 per
chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi
o  strumenti  vietati o non espressamente permessi dal regolamento di
cui  all'Art.  14,  comma  1, lettera b), oppure detiene, trasporta o
commercia il prodotto di tale pesca;
      d) sanzione  amministrativa  da  Euro 1000,00 a Euro 4000,00 in
caso  di  commercio  del  pescato  da  parte  di soggetti diversi dai
pescatori professionali;
      e) sanzione  amministrativa  da  Euro 600,00 a Euro 3000,00 per
chi  esercita  la  pesca  sportiva  in  violazione dell'Art. 15 e del
regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b);
      f) sanzione  amministrativa  da  Euro 500,00 a Euro 2000,00 per
chi  esercita  la  pesca  subacquea  in violazione di quanto disposto
dall'art.  16  e dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera
b);
      g) sanzione  amministrativa  da  Euro 600,00 a Euro 3000,00 per
chi  esercita  la  pesca-turismo  in  violazione  dell'Art.  17 e del
regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b);
      h) sanzione  amministrativa  da  Euro 800,00 a Euro 3500,00 per
chi  esercita  la  pesca  e  il commercio del novellame in violazione
delle  prescrizioni  contenute  nell'Art. 18 e del regolamento di cui
all'Art. 14, comma 1, lettera b);
      i) sanzione  amministrativa  da  Euro 200,00 a Euro 1000,00 per
chi  esercita  la  pesca  a  fini  scientifici  in  violazione  delle
prescrizioni contenute nell'Art. 19 e del regolamento di cui all'Art.
14, comma 1, lettera b).
    2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle sanzioni amministrative si
osservano  le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale)  ed alla legge regionale 28 dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
    3.   Gli   enti   competenti  all'irrogazione  delle  sanzioni  e
all'introito  delle  somme  riscosse sono le province rispettivamente
competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio.