Art. 22. Confisca 1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, e' sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonche' degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione. 2. La confisca di cui al comma 1 e' disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si' sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.