Art. 22.
                              Confisca
    1.  Salvo  che  le  infrazioni  costituiscano illecito penale, e'
sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonche' degli
attrezzi,   esclusa  l'imbarcazione,  utilizzati  per  commettere  la
violazione.
    2.   La   confisca   di   cui   al   comma   1  e'  disposta  con
l'ordinanza-ingiunzione   di   pagamento,  ovvero,  qualora  si'  sia
proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.