Art. 23.
                     Monitoraggio e valutazione
    1.  A  partire  dal  secondo  anno  dall'entrata  in vigore della
presente  legge  la giunta regionale riferisce al consiglio, entro il
primo  semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e
sui  risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della
pesca marittima e acquacoltura.
    2.  A  tal  fine  la  giunta presenta alla commissione consiliare
competente una relazione comprendente tra l'altro:
      a) tempi  e  forme delle azioni intraprese per il coordinamento
con Stato, Comunita' europea e altre regioni;
      b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'Art. 6
con  particolare  riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con
le associazioni di categoria;
      c) criteri  e  procedure  adottati  per  il  riconoscimento dei
distretti  di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti
e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
      d) misura  in  cui  i  potenziali  utenti  hanno  usufruito del
rilascio  o  rinnovo  della  licenza  di  pesca e dell'iscrizione nel
registro della pesca professionale;
      e) dati  relativi  alle  autorizzazioni rilasciate per la pesca
del  novellame,  del  bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la
pesca a fini scientifici;
      f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo,
tipo di infrazione e localizzazione geografica.