Art. 23. Monitoraggio e valutazione 1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale riferisce al consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura. 2. A tal fine la giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro: a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunita' europea e altre regioni; b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'Art. 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria; c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese; d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale; e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici; f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.