Art. 5. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni: a) attivita' di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a cio' destinati; b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti piu' foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. E' considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra; c) pesca costiera: 1) pesca costiera locale: attivita' di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa; 2) piccola pesca artigianale: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massulla fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa; 3) pesca costiera ravvicinata: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a cio' abilitate entro 40 miglia dalla costa; d) pesca professionale marittima: le attivita' di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attivita' come esclusiva o prevalente in termini di reddito; e) pesca-turismo: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; f) pesca sportiva in mare: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro; g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; j) pesca scientifica: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata; k) imprenditore ittico: chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici; l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.