Art. 5.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi
valgono le seguenti definizioni:
      a) attivita'  di  pesca:  ogni  azione  diretta  a  catturare e
prelevare  organismi  viventi  nelle  acque  mediante attrezzi a cio'
destinati;
      b)  pesca  marittima:  ogni  azione  diretta a catturare specie
viventi   nelle   acque  del  mare  territoriale,  all'esterno  della
congiungente  i  punti  piu'  foranei  delle  foci  dei fiumi e degli
sbocchi  in  mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali.
E'  considerata  ad  ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata
nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;
      c) pesca costiera:
        1) pesca  costiera  locale:  attivita'  di pesca esercitata a
fini  economici  da  terra  o  avvalendosi  di  navi  abilitate  alla
navigazione entro 6 miglia dalla costa;
        2) piccola pesca artigianale: attivita' di pesca esercitata a
fini  economici  con  imbarcazioni di lunghezza massulla fuori tutto,
uguale  o  inferiore  a  12  metri  e  di  stazza  inferiore  alle 10
tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;
        3)  pesca costiera ravvicinata: attivita' di pesca esercitata
a  fini  economici  con imbarcazioni a cio' abilitate entro 40 miglia
dalla costa;
      d) pesca  professionale  marittima:  le  attivita' di cattura e
prelievo,  come  definite  alla  lettera  b)  esercitate  da soggetti
abilitati  che svolgono tale attivita' come esclusiva o prevalente in
termini di reddito;
      e) pesca-turismo:  l'attivita' di cattura e prelievo esercitata
a  fini  economici,  da  imprenditori  ittici  singoli o associati in
imprese  o  cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di
persone  diverse  dall'equipaggio  per  lo  svolgimento  di attivita'
turistico-ricreative;
      f) pesca  sportiva  in  mare: l'attivita' di cattura e prelievo
esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
      g) acquacoltura:  insieme  delle pratiche volte alla produzione
di  specie  animali  e  vegetali,  in ambiente acquatico, mediante il
controllo,  parziale  o  totale,  diretto  o  indiretto, del ciclo di
sviluppo degli organismi acquatici;
      j) pesca   scientifica:   l'attivita'  di  cattura  e  prelievo
esercitata  da  soggetti  abilitati  a  fini  di  studio e di ricerca
scientifica applicata;
      k) imprenditore  ittico: chi esercita un'attivita' diretta alla
cattura  o  alla  raccolta di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri  e  dolci  nonche'  le  attivita'  a  queste  connesse, ivi
compresa   l'attuazione   degli   interventi   di   gestione  attiva,
finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva  ed all'uso sostenibile
degli ecosistemi acquatici;
      l) associazioni  di  categoria: le associazioni rappresentative
delle  cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli
acquacoltori,   le   associazioni   rappresentative  degli  armatori,
riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.