Art. 9. Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura 1. Con deliberazione della giunta regionale e' istituita presso la competente struttura della giunta regionale la commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominata commissione. 2. La commissione e' composta come segue: a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e di acquacoltura, o da un suo delegato, che la presiede; b) da tre docenti universitari designati dai rettori delle universita' di Firenze, Pisa e Siena, esperti nelle tematiche attinenti il settore della pesca e dell'acquacoltura; c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio siano situati uno o piu' impianti di acquacoltura; d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria come definite all'Art. 5, lettera l); e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. La commissione elabora proposte per la predisposizione del programma regionale per le attivita' di pesca e di acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura. 4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b).