Art. 9.
        Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura
    1.  Con  deliberazione della giunta regionale e' istituita presso
la   competente  struttura  della  giunta  regionale  la  commissione
consultiva  per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  di seguito denominata
commissione.
    2. La commissione e' composta come segue:
      a) da   un   dirigente   della   direzione  generale  regionale
competente  in  materia  di  pesca  e  di  acquacoltura,  o da un suo
delegato, che la presiede;
      b) da  tre  docenti  universitari  designati  dai rettori delle
universita'  di  Firenze,  Pisa  e  Siena,  esperti  nelle  tematiche
attinenti il settore della pesca e dell'acquacoltura;
      c) da  un  rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel
cui territorio siano situati uno o piu' impianti di acquacoltura;
      d) da  un rappresentante per ciascuna associazione di categoria
come definite all'Art. 5, lettera l);
      e) da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
    3.  La  commissione  elabora  proposte per la predisposizione del
programma  regionale  per  le attivita' di pesca e di acquacoltura ed
esprime  il  parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di
acquacoltura.
    4.   Il  funzionamento  della  commissione  e'  disciplinato  dal
regolamento di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b).