Art. 2.
                      Realizzazione delle opere
    1. La progettazione e la realizzazione delle opere sono demandate
alla  provincia  di  Alessandria,  la  quale  emana  i  provvedimenti
amministrativi  necessari, d'intesa con la comunita' montana Alta Val
Lemme  e  Alto  Ovadese,  con  i  comuni  di Bosio, Casaleggio Boiro,
Fraconalto, Lerma con l'ente Parco naturale Capanne di Marcarolo, con
l'Associazione  Memoria  della  Benedicta,  sentito il comitato della
Regione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi
della Costituzione, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7
(Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della
Resistenza  e  dei  principi  della Costituzione repubblicana); a tal
fine la provincia di Alessandria puo' indire la conferenza di servizi
di cui all'Art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi).
    2.  Per  la  realizzazione  delle  opere, la Regione assegna alla
provincia  di  Alessandria  contributi  annuali,  per  tre annualita'
successive.