Art. 2. Realizzazione delle opere 1. La progettazione e la realizzazione delle opere sono demandate alla provincia di Alessandria, la quale emana i provvedimenti amministrativi necessari, d'intesa con la comunita' montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, con i comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma con l'ente Parco naturale Capanne di Marcarolo, con l'Associazione Memoria della Benedicta, sentito il comitato della Regione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana); a tal fine la provincia di Alessandria puo' indire la conferenza di servizi di cui all'Art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Per la realizzazione delle opere, la Regione assegna alla provincia di Alessandria contributi annuali, per tre annualita' successive.