Art. 4. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il triennio 2006 - 2008, la spesa complessiva di 750.000,00 euro. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, e' stanziata nell'unita' previsionale di base (UPB) S1012 (Gabinetto Presidenza della giunta regionale - Rapporto Stato regioni - titolo II - Spesa di investimento), la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziare individuate con le modalita' previste dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 9 gennaio 2006 BRESSO