Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il
triennio 2006 - 2008, la spesa complessiva di 750.000,00 euro.
    2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  finanziario  2006,  e' stanziata nell'unita'
previsionale  di  base (UPB) S1012 (Gabinetto Presidenza della giunta
regionale   -   Rapporto  Stato  regioni  -  titolo  II  -  Spesa  di
investimento),  la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza
e di cassa.
    3.  Alla  copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si
fa  fronte  con  risorse  finanziare  individuate  con  le  modalita'
previste  dall'Art.  8  della  legge  regionale  11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento  contabile  della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della
legge  regionale  4 marzo  2003,  n.  2 (legge finanziaria per l'anno
2003).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 9 gennaio 2006
                               BRESSO