Art. 2. Modificazioni dell'Art. 25 1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 30/2004 e' sostituita dalla seguente: «a) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;». 2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunta la seguente: «a-bis) il controllo di legittimita' da parte della giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti: 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni; 2) i conti consuntivi; 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza; 4) l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;».