Art. 2.
                     Modificazioni dell'Art. 25
    1.  La  lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale
n. 30/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «a)  l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti
e le loro modifiche;».
    2.  Dopo  la  lettera a)  del  comma 2  dell'Art.  25 della legge
regionale n. 30/2004 e' aggiunta la seguente:
    «a-bis)  il  controllo  di  legittimita'  da  parte  della giunta
regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:
      1)  i  bilanci  annuali  e pluriennali di previsione e relative
variazioni;
      2) i conti consuntivi;
      3)  i piani di classifica del comprensorio per il riparto della
contribuenza;
      4)    l'elezione    dei    componenti    del    consiglio    di
amministrazione;».