Art. 3. Modificazione dell'Art. 27 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'Art. 26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.». 2. I commi 3, 4 e 5 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 sono abrogati. 3. Il comma 7 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 e' sostituito dal seguente: «7. I consorzi di bonifica indicono le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell'Art. 17-bis.».