Art. 3.
                     Modificazione dell'Art. 27
    1.  Dopo il comma 2 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004
e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.   I   consorzi   di  bonifica,  entro  centoventi  giorni
dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di
cui  all'Art. 26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare
il piano di classifica degli immobili.».
    2. I commi 3, 4 e 5 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004
sono abrogati.
    3.  Il  comma 7  dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 e'
sostituito dal seguente:
    «7.  I  consorzi  di  bonifica  indicono le prime elezioni per il
rinnovo   degli   organi   entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
approvazione degli statuti da parte della Regione. Tali organi durano
in  carica  per  il  periodo  di  tempo che intercorre tra la data di
costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche,
regionali, amministrative o europee ai sensi dell'Art. 17-bis.».