Art. 4.
            Integrazione della legge regionale n. 30/2004
    1. Dopo l'Art. 28 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunto il
seguente:
    «Art.  28-bis.  (Soppressione  dei  consorzi idraulici di scolo e
difesa). -  1.  Sono  soppressi  i  consorzi idraulici di difesa e di
scolo  che  ricadano  nei comprensori delimitati ai sensi dell'Art. 2
della presente legge.
    2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 e' deliberata dal
consiglio regionale su proposta della giunta regionale.
    3.  Con  lo stesso provvedimento il consiglio regionale definisce
la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi
soppressi ed i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei
compiti e delle funzioni.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 22 dicembre 2005
                             LORENZETTI