Art. 4. Integrazione della legge regionale n. 30/2004 1. Dopo l'Art. 28 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunto il seguente: «Art. 28-bis. (Soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa). - 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'Art. 2 della presente legge. 2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. 3. Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 22 dicembre 2005 LORENZETTI